L’emergenza in corso a causa della diffusione del coronavirus COVID 19 impone a tutti i datori di lavoro di considerare anche il rischio biologico da esposizione a questo patogeno.

L’esposizione professionale “diretta” riguarda tutti i lavoratori nelle cui attività in cui si fa un uso deliberato di microorganismi pericolosi, l’esposizione “fortuita” riguarda quei soggetti che hanno lo stesso livello di rischio della popolazione in genere.

Occorre però valutare una terza fattispecie che è quella relativa alle attività lavorative in cui non è possibile scongiurare l’esposizione per carenza di condizioni igieniche e/o mancato rispetto dei requisiti minimi imposti dalle attuali (eccezionali) disposizioni normative definite dalle Autorità preposte (da ultimo il DPCM dell’11 marzo 2020).

Tenuto conto che tali regole, tra le altre cose, impongono:

  1. il rispetto di una distanza minima di sicurezza non inferiore ad un metro tra le persone;
  2. la costante possibilità di igienizzare le proprie mani, le attrezzature e qualsiasi altra cosa con cui si entra in contatto;
  3. il divieto di spostarsi salvo casi particolari (tra cui “motivate esigenze lavorative”),

il datore di lavoro DEVE, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 (TU)e dell’art. 2087 del codice civile, valutare anche i rischi di cui sopra.

Se il datore di lavoro può scongiurare l’esposizione dei lavoratori al rischio di contaminazione dal COVID 19 a seguito di specifica disamina del problema, sentiti:

a)       il Medico competente (MC);

b)      il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

c)       il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS),

allora, previa integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi, può pretendere che le attività d’impresa procedano nel rispetto delle limitazioni di cui sopra.

Viceversa, ove uno o più termini impositivi non possano essere rispettati (ad esempio, nei viaggi sui mezzi aziendali potrebbe non essere possibile mantenere le distanze di sicurezza tra il conducente e i trasportati, oppure non possono essere garantiti idonei sistemi di igienizzazione, ecc.) occorre tener conto di ciò con la massima attenzione.

In aggiunta credo sia importante tenere conto anche del rischio derivante dal possibile accadimento di infortuni che richiedono l’intervento dei sanitari (già oberati di lavoro) e l’accesso alle strutture ospedaliere dove il rischio di contrarre infezioni al momento è estremamente elevato.

A tale proposito ricordo che:

  • l’art. 18 del TU al comma 1 impone al datore di lavoro e al dirigente di:

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

  • l’art. 19 impone ai preposti di vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali;
  • l’art. 20 impone ai lavoratori di:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose27, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e

incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporta responsabilità penalmente rilevanti in capo ai soggetti interessati, anche sotto ulteriori aspetti giuridici qui non esaminati.

Considerata la (ancora troppo sottovalutata) gravità dell’epidemia (oggi elevata a pandemia!) in corso, io sottoscritto, in qualità di consulente e, per molti Clienti, anche RSPP, RITENGO DOVEROSO SOSPENDERE LE ATTIVITÀ AZIENDALI, fatte salve situazioni specifiche da vagliare una per una, anche con la mia personale collaborazione.

Invito tutti a riflettere anche sulla convenienza economica di mettere a repentaglio le vite umane, di esporsi a gravi sanzioni, di non contribuire civilmente alla tutela di un patrimonio fondamentale quale è quello della salute e del benessere dell’intera popolazione.

Senza nessuna nota polemica richiamo una frase che uso spesso: non inchiniamoci sempre davanti al “dio denaro”.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, saluto cordialmente e ricordo che i seguenti contatti sono costantemente attivi:

- E-mail: carlozoppi@sophya.biz oppure carlozoppi@libero.it

- WhatsApp: 335 8071018 - Carlo Zoppi

- Cellulare (reperibilità h24): 335 8071018 - a questo numero si prega di non lasciare messaggi vocali in segreteria telefonica.

Jesi, 12 marzo 2020

Carlo Zoppi

Consulente/RSPP

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