A partire dal 24 agosto 2023 entra in vigore il Regolamento UE 2020/1149, che prevede il divieto di utilizzo dei DIISOCIANATI per uso industriale e professionale, tranne che in determinate condizioni.

La loro pericolosità è legata al fatto che essi (i DIISOCIANATI) sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

I DIISOCIANATI sono dei composti chimici molto utilizzati come componenti di base di altrettanti composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche, spesso utilizzati nella produzione di componenti per le automobili, nelle carrozzerie, nella produzione di mobili, nel settore nautico, nel settore edilizio e impiantistico (ad esempio elettrico e termoidraulico).

A partire dal 24 agosto 2023 puoi continuare ad utilizzarli solo se:

  • la concentrazione dei DIISOCIANATI, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso;
  • in qualità di utilizzatore industriale o professionale di DIISOCIANATI con concentrazione superiore allo 0,1% sia stata completata con esito positivo una formazione adeguata.

L’obbligo della formazione sopra indicata, vale per tutti gli utilizzatori, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi ma anche per i datori di lavoro che nel loro lavoro manipolano sostanze contenenti DIISOCIANATI in misura superiore allo 0,1%.

Se la tua azienda rientra in una delle casistiche sui DIISOCIANATI devi informarci subito e procedere alla formazione secondo le indicazioni del Regolamento UE 2020/1149.

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